Codice di Procedura Civile - Minor
In attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (cd. Riforma Cartabia), il Governo ha emanato due decreti legislativi per l’efficienza del processo civile, proponendosi di realizzare il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie. Il primo e più articolato decreto di attuazione, il D.Lgs. 10-10-2022, n. 149, interviene su oltre 270 articoli del codice di procedura civile, operando una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione e introducendo nuovi modelli di giustizia complementare. Il secondo, il D.Lgs. 10-10-2022, n. 151, è invece relativo alla costituzione del nuovo ufficio del processo. La Riforma è ad ampio raggio. Molteplici sono gli interventi che riguardano il giudizio di primo grado (ad es. aumento della competenza del giudice di pace; riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale ecc.); per realizzare la semplificazione dei procedimenti, è stato rafforzato poi un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione, denominato ora procedimento semplificato di cognizione ampliandone le fattispecie ammesse. E ancora, sono stati rivisitati i procedimenti di impugnazione (alleggerendo sia l’appello sia il ricorso in Cassazione) e anche il processo del lavoro. L’innovazione più rilevante riguarda però il diritto processuale della famiglia, che si caratterizzava per la molteplicità e proliferazione dei modelli processuali e che ora si uniforma a un modello generale e organico, il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473bis e ss. c.p.c.), valevole per tutti i procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie. Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Ma la riforma non si limita a intervenire sui diversi settori del processo civile. La stessa introduce norme che possono essere definite trasversali, occupandosi di molteplici modelli processuali, sino a interessare pressoché tutti i settori della giustizia. A titolo esemplificativo: per aumentare la digitalizzazione nell’amministrazione della giustizia, la riforma ha inteso rafforzare gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto; per assicurare l’uso di strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria, si è rinvigorito tutto il procedimento della mediazione, a cominciare dall’ampliamento delle controversie ricorribili. Al fine di consentire agli operatori del diritto un’applicazione più consapevole delle novità normative era stato inizialmente previsto un articolato regime transitorio: il D.Lgs. 149/2022 è, infatti, in vigore dal 18 novembre 2022, ma le disposizioni transitorie ne differivano l’applicazione al 30 giugno 2023, con non poche eccezioni. La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) approvata il 29 dicembre 2022 suscitando non poche polemiche, ne ha invece anticipato l’entrata in vigore di ben 4 mesi. Il nuovo art. 35 del D.Lgs. 149/2022, che contiene la disciplina transitoria, prevede, infatti, che le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e solo per procedimenti instaurati successivamente a tale data: per i procedimenti pendenti a quella data continueranno, invece, ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. I successivi commi dell’art. 35 prevedono poi applicazioni differenziate per la disciplina concernente l’obbligo di deposito telematico, le impugnazioni e…
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